SOPRALLUOGO IN AZIENDA

VISITA AMBIENTI DI LAVORO – MEDICO COMPETENTE VENEZIA

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 81/08, la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, e ha come obiettivo principale monitorare la salute dei lavoratori per prevenire danni e pericoli sul lavoro.

Il sopralluogo è uno dei momenti centrali in cui il medico competente acquisisce informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali. Nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, reparti e uffici, interagisce con il datore di lavoro e/o l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti.

Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe e (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

MONITORAGGIO E PREVENZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
– MEDICO COMPETENTE VENEZIA –

La Sorveglianza Sanitaria comprende ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/08:
visita preventiva che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Le modifiche al Testo Unico portate dal D.Lgs 106/2009 hanno introdotto la possibilità di effettuare la visita preventiva anche in fase preassuntiva, prima cioè che si siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
• successive visite periodiche mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.
visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. sostanze pericolose)
visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni
La visita, si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.

TRASMISSIONE DATI PERSONALI

I dati personali che il Medico Competente è tenuto a trasmettere al datore di lavoro e al lavoratore in forma scritta sono rappresentati dal giudizio di idoneità secondo il modello previsto dalla legge, in cui compaiono le generalità del lavoratore, i fattori di rischio lavorativi a cui è esposto, evinti dal documento di valutazione dei rischi e l’idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni dei compiti lavorativi.

Nessuna notizia specifica sullo stato di salute, di malattia o di gravidanza del lavoratore deve essere riportato.

PROTOCOLLO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI
– MEDICO COMPETENTE VENEZIA –

Il Protocollo degli Accertamenti Sanitari Preventivi e Periodici (ASPP) è un programma che il medico competente stabilisce dopo aver preso conoscenza dei rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori.

Gli ASPP comprendono la visita medica ed eventuali accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, ecc.) ed esami bioumorali (esami del sangue, delle urine, ecc.) mirati ai rischi specifici.

Al termine degli Accertamenti il Medico Competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione del singolo lavoratore, al quale fornisce informazioni sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari a cui è sottoposto.

Il medico competente elabora, sulla base dell’insieme degli accertamenti eseguiti, una valutazione complessiva dello stato di salute della collettività dei lavoratori e comunica i risultati anonimi di detta valutazione al datore di lavoro e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in occasione della Riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

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