COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’: COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il dottor Daniele Comiati esercita da anni la professione di medico competente per Venezia e provincia.
Il suo studio è a Mirano dove può ricevere per illustrare nel dettaglio compiti, obblighi e responsabilità di un medico competente.

Qui sotto ne trovate un elenco in base alla normativa vigente.

Collaborazione

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

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CONSERVAZIONE DOCUMENTI SANITARI

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.

FORNISCE INFORMAZIONI

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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COMUNICAZIONE RISULTATI

Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

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aggiornamento e custodia cartelle sanitarie

Istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.
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CONSEGNA DOCUMENTI SANITARI

Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale.

INVIO ALL'ISPESL

Invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale.

INFORMA DEI RISULTATI

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

VISITA AMBIENTI DI LAVORO

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

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COMUNICA IL POSSESSO DEI TITOLI

Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

PARTECIPA AL CONTROLLO

Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Nelle aziende con rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:
il medico competente provvede ad attuarla in conformità con l’art. 41 del D.lgs 81/08 e a trasmettere ai servizi competenti (ASL, Regione, INAIL), entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni dei lavoratori ad essa sottoposti ( l’art.40 D.lgs 81/08);

Nelle aziende senza rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:
il medico competente collabora su più piani e in diversi modi alla valutazione del rischio in ragione delle sue competenze specifiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il nostro studio di medico competente
si trova a Mirano ed opera
in tutta la provincia di Venezia

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