Nomina del medico competente

Se devi procedere alla nomina di un medico competente per la tua azienda in provincia di Venezia, il dottor Daniele Comiati è a disposizione per raggiungerti o riceverti presso la sede del suo studio di Mirano.

Qui di seguito puoi approfondire modalità, tempistiche e obbligatorietà previsti dalla normativa.

ASSUNZIONE DELL’INCARICO di MEDICO COMPETENTE

Il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente scegliendo fra una lista di professionisti in possesso dei titoli previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il medico competente all’assunzione dell’incarico si informa sul ciclo produttivo dell’azienda, sui pericoli e rischi presenti (acquisendo copia della documentazione presente in azienda come DVR – documento di valutazione del Rischio, Valutazione del Rischio da Rumore e Vibrazioni, Schede di Sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate o prodotte durante il ciclo produttivo)  e sulle condizioni lavorative al fine di procedere alla formulazione del protocollo della sorveglianza sanitaria.

CICLO PRODUTTIVO

E’ la successione ordinata delle lavorazioni eseguite su dei materiali per ottenere dei prodotti finiti o intermedi da immettere sul mercato.

PERICOLO

E’ una caratteristica intrinseca di un determinato fattore (macchina, attrezzatura, sostanza, ecc.) capace di provocare danni alla salute.

RISCHIO

E’ la probabilità di danno alla salute in presenza di un pericolo cioè che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, o di esposizione, di un determinato fattore.

QUANDO NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 definisce quali sono i compiti che deve svolgere il medico competente di una azienda e come deve svolgerli, ma non chiarisce se sia sempre necessario nominare un medico competente oppure se sia necessario nominarlo esclusivamente nelle attività lavorative che presentino particolari rischi e richiedano l’attuazione della sorveglianza sanitaria.

Oggi, salvo rare eccezioni, l’autorità competente ritiene che il medico competente debba sempre essere nominato facendo riferimento all’art 25 del D.lgs 81/08 ma anche al fatto che difficilmente esistono aziende in cui non sussista almeno uno dei rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

L’art. 41, comma 1 lettera a del D. Lgs. 81, modificato dal D. Lgs. 105/09, stabilisce quando il Medico Competente debba attivare la sorveglianza sanitaria e per quali rischi.

La Sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente

a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 (Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro)

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

CASI OBBLIGATORI DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

I rischi previsti dalla legge, qui sotto elecanti, vanno valutati in termine di gravità, intensità e tempo di esposizione.
Le ditte che non adempiono a tale nomina rischiano un’ammenda fino a 10.000 euro o finanche l’arresto.

Movimentazione manuale

Movimentazione Manuale dei carichi e Movimenti Ripetuti degli arti superiori

Esposizione ad agenti fisici

Rumore, Ultrasuoni e Infrasuoni, Vibrazioni Meccaniche al Corpo Intero e al Sistema Mano Braccio, Radiazioni Ottiche Artificiali e Naturali, Microclima, Atmosfere iperbariche. Campi elettromagnetici

Lavoro al Videoterminale

attività complessiva settimanale per più di 20 ore

Sostanze Pericolose

Agenti Chimici, Agenti Mutageni, Agenti Cancerogeni, Agenti Sensibilizzanti

Agenti Biologici

 

ALTRI CASI OBBLIGATORI DI NOMINA MEDICO COMPETENTE

Altri casi previsti da altre leggi non abrogate o successive al D. Lgs 81 e s.m.i.:

  • Lavoro notturno (D. Lgs. 532/99; D. Lgs, 66/03; D. Lgs. 112/2008)
  • Radiazioni Ionizzanti (D. Lgs. 230/1995)
  • Lavoro nei Cassoni ad aria compressa (art. 32 D.P.R. 321/56)
  • Lavoro in ambiente confinato (DPR 14.09-2011 n. 177)
  • Lavori in impianti elettrici ad alta tensione (D. Interministeriale del 4 Febbraio 2011)
  • Verifica dei requisiti psicofisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15.06.2012 “Modifica al Decreto 06.10.2009”
  • Lavoratori Marittimi imbarcati su navi mercantili D. Lgs. 271/99 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485
  • Addetti al settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (D. Lgs. 19 del 19,02.2014)
  • Verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regioni e Province Autonome del 30.10.2007 e Provvedimento del 18.09.2008.
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